Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO I

Costituzione della Regione

Art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
La Regione ha per capoluogo la città di Trieste. Ferme restando le disposizioni sull’ uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II

Potestà della Regione

Capo I – Potestà legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato; 8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l’osservanza dei limiti generali indicati nell’articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell’articolo 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell’articolo 60;
5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

Art. 7

La Regione provvede con legge:
1) all’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell’articolo 52;
3) all’istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

Capo II – Potestà amministrativa

Art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell’istruzione universitaria, nell’ambito della Regione stessa.

Art. 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l’esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l’esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l’onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell’articolo 58.
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

TITOLO III

Organi della Regione – Costituzione e attribuzioni

Capo I – Organi della Regione

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il presidente della Regione.
In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l’elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell’articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale.

Capo II – Il Consiglio regionale

Art. 13

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento.

Art. 14

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° hanno di età il giorno delle elezioni.
L’ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

Art. 16

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 17

Prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:
«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

Art. 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza, con la elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio. L’elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.
Subito dopo la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell’Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.
L’ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all’invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all’ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 23

L’invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell’articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo III – Funzioni del Consiglio regionale

Art. 24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.
L’esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l’esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione , al Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Capo IV – La formazione delle leggi regionali

Art. 27

L’iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l’approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall’articolo precedente.

Art. 31

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 32

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Capo V – Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale

Art. 34

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 35

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Art. 36

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Art. 37

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Art. 38

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Art. 39

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Art. 40

L’Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 41

Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

Capo VI – Funzioni del Presidente della Regione

Art. 42

Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l’attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali;
b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Art. 43

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Art. 44

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell’articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.
Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all’esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base all’articolo 10 non sono definitivi.

Capo VII – Funzioni della Giunta regionale

Art. 46

Articolo abrogato dall. art. 5, comma 1, lett. m), della l. cost. 2/2001.

Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.
La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.
Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV

Finanze – Demanio e patrimonio della Regione

Art. 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49

Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all’articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l’articolo 2, primo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) otto decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell’imposta erariale sull’energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli- Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Art. 50

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53

La Regione collabora all’accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l’accertamento e la riscossione di propri tributi.

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:
1) le foreste;
2) le miniere e le acque minerali e termali;
3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V

Controlli sull’Amministrazione regionale

Art. 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI

Enti locali

Art. 59

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
Con legge regionale possono essere istituiti, nell’ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 60

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII

Rapporti tra Stato e Regione

Art. 61

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:
1) coordina, in conformità alle direttive governative, l’esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
2) vigila sull’esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.
Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII

Disposizioni integrative, transitorie e finali

Art. 63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L’iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Art. 64

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all’Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall’articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell’ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all’Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell’Amministrazione dell’interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.
La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.
I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell’articolo 11.

Art. 67

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.
I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 68

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l’inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall’articolo 67.
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.
Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Art. 69

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell’articolo 13.
Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.
Le spese relative al primo impianto dell’organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell’articolo 49.

Art. 70

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste – esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione – saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.
Il fondo destinato per l’esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l’ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.
Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l’istituzione dell’ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.