Trst/Trieste - via. S.Francesco 20 - tel. +39 040 368 094 fax +39 040 368 158 email: skgz-ts@skgz.org
Gorica/Gorizia - corso Verdi 51/int - tel. +39 0481 550 142 fax +39 0481 550 142 email: skgz-go@skgz.org
Čedad/Cividale del Friuli - via IX Agosto 8 - tel./fax +39 0432 731 386 email: skgz-cedad@skgz.org

 





Statuto

Art. 1

Nome e sede
L'Unione è denominata Slovenska kulturno-gospodarska zveza  (SKGZ) - Unione Culturale Economica Slovena (in seguito Unione). È un' organizzazione autonoma, apartitica e non ha fini di lucro. L' Unione è un' associazione regionale ed ha le sue sedi a Trieste, Gorizia e Cividale. La sede legale è in via S.Francesco 20 a Trieste.

Art. 2

Finalità
Le finalità dell' Unione sono:
1) impegnarsi affinchè i diritti e gli interessi della comunita slovena del FVG si affermino nel settore linguistico, culturale, politico, economico, educativo, sportivo, religioso, sociale ed altri ed inoltre affinchè alla comunità slovena ed ai suoi appartenenti venga assicurata un'effettiva parità. Per il raggiungimento di questi obiettivi l' Unione si richiama alla costituzione italiana ed allo statuto regionale, agli impegni internazionali dell' Italia ed a tutti i documenti internazionali sui diritti delle minoranze;
2) contribuire al progresso sociale generale ed al rafforzamento dei rapporti democratici, allo stesso tempo al consolidamento della solidarietà tra le persone e la convivenza tra i rappresentanti di popoli diversi, nonchè all' affermazione della cultura della pace e della cooperazione;
3) collegare le organizzazioni e le attività culturali, economiche, educative, formative e sportive ecc. e sostenerle nello spirito della solidarietà;
4) perseguire finalita di solidarietà sociale;
5) collegare ed armonizzare posizioni ed interessi della comunità slovena e favorire iniziative unitarie degli Sloveni del FVG;
6) impegnarsi per rendere più stretti possibili i rapporti con le istituzioni della Repubblica di Slovenia, con gli Sloveni nei Paesi contermini e nel mondo al fine di realizzare il principio di un ambito culturale comune;
7) contribuire attivamente alla conoscenza reciproca ed alla collaborazione tra le popolazioni dell' area di confine ed al rafforzamento dei rapporti di amicizia tra gli stati vicini;
8) allacciare e mantenere i rapporti con la comunita italiana in Slovenia e Croazia ed inoltre con le altre minoranze in Italia;
9) affermare e rappresentare gli interessi della comunità slovena in tutti gli organismi internazionali e collaborare con le altre comunità minoritarie.

Art. 3

Attività
L' Unione raggiungera tali obiettivi con l' organizzazione di aggiornamenti, incontri, seminari, pubblicazioni e ricerche, mostre, iniziative e manifestazioni anche di interesse internazionale.
L' Unione puo partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze associative.
L' Unione può promuovere la costituzione oppure partecipazione a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti, istituzioni, cooperative e societa, che abbiano per oggetto e finalità affini a quelli dell' Unione.
L' Unione puo promuovere, aderire o partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentono il rispetto dell' autonomia dell' Unione.
L' Unione potra promuovere manifestazioni pubbliche nell' ambito delle finalità statutarie.
L' Unione aderisce attivamente tramite la propria rappresentanza in iniziative per la valorizzazione ed integrazione nel territorio regionale, nazionale ed internazionale.
L' Unione può promuovere attivita di utilità sociale, educative e formative, anche di indirizzo professionale. L' Unione puà stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati.

Art. 4

Soci
Possono aderire all' Unione le organizzazioni, associazioni, circoli, istituti, enti ed altre persone giuridiche che a livello regionale o almeno in due province operano in ambito culturale, educativo, economico, sportivo, ricreativo, informativo, di mutua solidarietà ed in altri settori a vantaggio della comunità slovena.
I soggetti che intendono associarsi all' Unione dovranno presentare domanda scritta al comitato esecutivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto ed ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali. I soci sono ammessi dall' assemblea regionale.
Le organizzazioni che non hanno carattere regionale, possono aderire all' Unione a livello provinciale. I regolamenti provinciali regoleranno con apposite norme le modalita di adesione dei singoli cittadini e definiranno il loro ruolo e la loro partecipazione alle elezioni degli organi dell' Unione.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di:
a) partecipare alle attività promosse dall' Unione;
b) essere rappresentati negli organi dell' Unione;
c) partecipare alla formazione del programma del lavoro e degli indirizzi dell' Unione;
d) partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine alla approvazione e modifica dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell' Unione;
e) utilizzare i servizi offerti dall' Unione.
I soci sono tenuti all' osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi sociali, ed al pagamento della quota sociale.

Art. 6

Casi di esclusione del socio
La qualita di socio si perde per esclusione in caso di comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell' Unione, inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari, oppure in caso di comportamento, che arrechi danni materiali e morali all' Unione, oppure per mancato pagamento della quota sociale. L' esclusione sara deliberata dall' assemblea dei soci, sentito il parere del collegio dei garanti, e verra confermata dal congresso regionale o provinciale.
La qualità di socio si perde pure in caso di dimissioni da spedirsi agli organi direttivi entro 3 mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale.

Art. 7

L' organizzazione dell' Unione
L' Unione e organizzata a livello regionale e provinciale.
I suoi organi a livello regionale sono:
a) il congresso;
b) l' assemblea dei soci;
c) il consiglio regionale;
d) il presidente;
e) il comitato esecutivo;
f) il collegio dei sindaci;
g) il collegio dei garanti.


 Art. 8

Congresso regionale
Il Congresso regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dall' Unione.
Il congresso regionale è costituito dai soci dell' Unione. Il numero dei delegati dei soci collettivi regionali e dei delegati eletti nelle assemblee provinciali viene stabilito dal consiglio regionale secondo le modalita contenute nel regolamento interno.
Il congresso è convocato dal consiglio regionale ogni tre anni secondo le norme inserite nel regolamento. Il congresso straordinario puo esser convocato su richiesta motivata di due consigli provinciali oppure da almeno la meta dei membri del consiglio regionale.
Il congresso ha il compito di:
a) deliberare su tutte le questioni attinenti le finalità e l' attività dell' Unione;
b) definisce le linee di attività associativa e organizzativa dell' Unione;
c) esamina l' attività attuata e le delibere del consiglio regionale, presidente, comitato esecutivo, collegio dei sindaci e dei garanti;
d) elegge il consiglio regionale, il collegio dei sindaci e dei garanti;
e) modifica le norme statutarie.
La convocazione deve comunque effettuarsi mediante lettera scritta da inviarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima dell' adunanza, oppure mediante pubblicazione dell' avviso sulla stampa slovena almeno 8 (otto) giorni prima dell' adunanza. L' avviso deve indicare il giorno, l' ora, il luogo e l' ordine del giorno dell' adunanza.
Il congresso è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la meta più uno dei delegati; in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.
Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza dei due terzi (2/3) dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

Art. 9

Assemblea regionale
L' assemblea regionale è costituita dai soci dell' Unione. Il numero dei delegati è determenato dal consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolarmento.
L' assemblea regionale ha il compito di approvare il programma annuale dell' Unione, il bilancio preventivo e consutivo e di stabilire la quota associativa. L' assemblea regionale delibera in merito all' ammissione di nuovi soci.
L' assemblea regionale è convocata almeno una volta all' anno dal presidente dell' Unione. La convocazione deve effettuarsi mediante lettera scritta da inviarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima dell' adunanza, oppure mediante pubblicazione dell' avviso sulla stampa slovena almeno 8 (otto) giorni prima dell' adunanza. L' avviso deve indicare il giorno, l' ora, il luogo e l' ordine del giorno dell' adunanza.
L' assemblea regionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta più uno dei delegati; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Art. 10

Consiglio regionale
Il consiglio regionale è composto dai soci eletti dal congresso regionale. Esamina tutte le questioni più importanti della comunità slovena, verifica il lavoro svolto e fornisce gli indirizzi al presidente ed al comitato esecutivo.
Esso deve esser convocato entro 30 (trenta) giorni dalla data del congresso per eleggere tra i suoi membri il presidente. Il presidente propone i membri del comitato esecutivo. Tale proposta deve esser approvata dal consiglio regionale.
Il consiglio regionale viene convocato almeno due volte all' anno dal presidente dell' Unione.
Il consiglio regionale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la meta più uno dei delegati; in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei consiglieri intervenuti. Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Il consiglio regionale approva il regolamento per il funzionamento proprio e di tutti gli altri organi a livello regionale, che sarà successivamente confermato dall' assemblea regionale.
Ogni tre anni ha il compito di convocare il congresso regionale.

 Art. 11

Il presidente
Il presidente ha il compito di rappresentanza politica ed ha la rappresentanza legale dell' Unione. Presiede le riunioni del comitato esecutivo e del consiglio regionale dell' Unione. Fino alla data della sua elezione oppure in caso di sua assenza, le sue mansioni vengono esercitate dal presidente provinciale piu anziano.

Art. 12

Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo cura l' attuazione delle linee approvate dal congresso, dall' assemblea e dal consiglio regionale. Esso è composto dal presidente dell' Unione, dai tre presidenti provinciali e da un numero di membri determinato di volta in volta dal consiglio regionale. La composizione del comitato esecutivo viene proposta dal presidente ed approvata dal consiglio regionale.
Il comitato esecutivo e regolarmente costituito qualora vi intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di paritè prevale il voto del presidente.
Nel periodo di tempo che va dal congresso regionale alla nomina del comitato esecutivo, le sue mansioni vengono esercitate da uno speciale organo, composto dai presidenti provinciali.

Art. 13

Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci è espressione delle tre realtà provinciali ed è composto da 5 (cinque) sindaci effettivi e due supplenti eletti dal congresso regionale per il periodo di tre anni. Esso ha il compito di controllare l' andamento amministrativo e finanziario, la regolarità delle scelte finanziarie ed il rispetto delle norme statutarie.
Nella prima riunione elegge al proprio interno il presidente. Il collegio dei sindaci è regolarmente costituito qualora vi intervenga la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Il collegio dei sindaci presenta al congresso regionale ed annualmente all' assemblea una relazione sull' attivita dell' Unione, sull' attuazione delle delibere e sul bilancio consuntivo dell' Unione.
I membri del collegio dei sindaci sono invitati di diritto alle sedute del consiglio regionale.

Art. 14

Collegio dei garanti
Il collegio dei garanti è composto da tre soci eletti dal congresso regionale per un periodo di tre anni. Il presidente viene eletto al proprio interno nella prima riunione.
Il collegio dei garanti ha il compito di decidere su ogni controversia insorta tra i soci e gli organi dell' Unione oppure tra i soli organi. Colui che non è soddisfatto della decisione adottata dal collegio dei garanti può presentare ricorso all' assemblea.

Art. 15

Organizzazione a livello provinciale
Gli organi dell' Unione a livello provinciale sono:
a) il congresso provinciale;
b) il consiglio provinciale;
c) il presidente provinciale;
d) il comitato esecutivo provinciale.

Art. 16

Congresso provinciale
Il congresso provinciale è costituito dai soci dell' Unione a livello provinciale. Il numero e le modalita di nomina dei delegati sono definite dal regolamento provinciale. Viene convocato dal consiglio provinciale ogni tre anni almeno 15 (quindici) giorni prima del congresso regionale. La convocazione deve effettuarsi mediante lettera scritta da inviarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima dell' adunanza, oppure mediante pubblicazione dell' avviso sulla stampa slovena almeno 8 (otto) giorni prima dell' adunanza.
Il congresso provinciale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la meta più uno dei delegati; in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei delegati.
Il congresso provinciale delibera su questioni attinenti alle finalità ed alle attività dell' Unione a livello provinciale, stabilisce gli indirizzi di attività, esamina l' attività attuata e le delibere del consiglio provinciale e del comitato esecutivo provinciale ed inoltre indica i delegati per il congresso regionale.
Il congresso provinciale elegge il consiglio provinciale, il presidente provinciale ed i delegati provinciali al congresso regionale.

Art. 17

Consiglio provinciale
Il consiglio provinciale opera nello spirito delle norme statutarie e segue le deliberazioni del congresso provinciale, esamina il lavoro del comitato esecutivo, del presidente e da loro le indicazioni necessarie. Nella sua prima seduta, su proposta del presidente provinciale, elegge il comitato esecutivo provinciale.
Il consiglio provinciale approva il regolamento per il funzionamento dell' Unione a livello provinciale. Il regolamento viene confermato dal congresso provinciale.
Il consiglio provinciale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la meta più uno dei delegati; in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei delegati.

Art. 18

Presidente provinciale
Il presidente provinciale rappresenta l' Unione a livello provinciale. Presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo provinciale. In caso di suo impedimento le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente.

Art. 19

Comitato esecutivo provinciale
Il comitato esecutivo provinciale cura l' attuazione delle linee approvate dal congresso e dal consiglio provinciale. È costituito da presidente, vicepresidente, segretario e da un numero di membri determinato di volta in volta dal consiglio provinciale. Il comitato esecutivo provinciale è regolarmente costituito qualora vi intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 20

Patrimonio e risorse finanziarie
Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all' Unione.
Le entrate sono costituite dalle quote sociali, che sono intrasmissibili, dai contributi provenienti dai soci e dai simpatizzanti, dalle donazioni, lasciti, oblazioni volontarie, eredità, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati e dai contributi erogati da pubbliche amministrazioni per le attivita svolte in convenzione. Sono fonti di finanziamento pure i proventi ricavati dalle attivita svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale ed i proventi derivanti da partecipazioni dal proprio patrimonio mobiliare, immobiliare e da eventuali partecipazioni.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente per la realizzazione degli scopi istituzionali dell' Unione.

Art. 21

Esercizio sociale e bilancio
L' esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio il comitato esecutivo deve redigere il bilancio da presentare per la sua approvazione annuale all' assemblea regionale.

Art. 22

Scioglimento
Lo scioglimento dell' Unione deve esser deliberato dal congresso regionale ai sensi delle disposizioni dell' art. 21 del codice civile. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte tutte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo attivo sarà devoluto, al fin di perseguire finalità di utilita generale e pubblica, ad enti o associazioni slovene, che perseguono finalità analoghe a quelle dell' Unione.

Art. 23

Norma finale
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti.

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