VISTA la legge 23 febbraio 2001, n.38 recante Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia che riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, individuando le misure organizzative necessarie per dare attuazione, in conformità ai principi generali delľordinamento, alľazione di tutela sancita dalle norme e dagli accordi internazionali;

VISTA la Convenzione – quadro per la protezione delle minoranze nazionali ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 finalizzata a garantire la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e libertà delle persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge e nel rispetto delľ integrità territoriale e della sovranità nazionale degli Stati ;

TENUTO CONTO delle attività di collaborazione e di dialogo già intraprese dal Ministero dell’Interno in materia di tutela della minoranza di lingua slovena finalizzate ad individuare strumenti che rafforzino i principi di garanzia dei diritti di quelle comunità e ne supportino una completa integrazione nella prospettiva della coesione sociale;

RAVVISATA ľopportunità di istituire per tali finalità presso il Ministero dell’Interno un organismo a carattere collegiale con funzioni consultive che, nelľambito dei compiti di tutela delle minoranze etnico-linguistiche del nostro Paese e di studio delle relative problematiche affiati alľ Amministrazione delľ lnterno, approfondisca la tematica promuovendo un monitoraggio delle questioni di interesse;

DECRETA

Art. 1

1. È istituito presso il Ministero dell’Interno un Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza di lingua slovena in Italia, con funzioni consultive del Ministro dell’Interno, che lo presiede, ovvero conferisce delega al Sottosegretario incaricato della materia.
2. Il Tavolo svolge i compiti di ricerca e approfondimento delle tematiche riguardanti ľapplicazione della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ed in generale delle questioni attinenti la tutela delle minoranze di lingua slovena, elaborando studi e promuovendo iniziative volte a rafforzare ľintegrazione di quelle comunità nella società nazionale.

Art. 2

l. Il Tavolo permanente si compone di una sezione di membri permanenti:
° Capo Dipartimento per le libertà civili e ľ lmmigrazione
° Prefetto di Trieste
° Rappresentante del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
° Rappresentante del Dipartimento degli Affari Regionali presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri
° Rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia
° Presidente del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena
° Membro italiano del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena
° Presidente Unione culturale economica slovena
° Presidente Confederazione organizzazioni slovene

Possono essere invitati, dal presidente, a partecipare ai lavori del Tavolo permanente, per la trattazione di specifiche questioni, rappresentanti del Ministero delľ lstruzione, del Ministero dell’Economia e Finanza e del Ministero dei Beni e Attività culturali, nonché ulteriori esponenti di volta in volta interessati alle materie trattate.
Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le Libertà Civili e ľ lmmigrazione, al quale è affiata la responsabilità della segreteria tecnica del Tavolo.
La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

Art. 3

l. È istituita presso la Prefettura di Trieste una sezione operativa del Tavolo istituzionale pennanente con compiti di esame delle questioni da sottoporre alľorganismo permanente e acquisizione di documentazione e atti utili alle valutazioni in sede centrale.
2. L’organismo tecnico, presieduto dal prefetto titolare della sede, e composto dai rappresentanti territoriali delle Amministrazioni e degli Enti già presenti nel Tavolo permanente, può essere delegato da quest’ultimo alla trattazione in sede locale di specifiche tematiche.

Art. 4

1. Il Presidente provvede alla convocazione del Tavolo ogni volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l’anno, fissando il relativo ordine del giorno.
2. Il Tavolo permanente elaborerà una relazione annuale sulle questioni oggetto di studio ed esame, a conclusione di ciascun anno di attività.

Art. 5

1. L’attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il Ministro: Anna Maria Cancellieri