Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007

Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 3 della predetta legge, che prevede l’istituzione di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
Visto il successivo art. 4 che demanda al citato Comitato paritetico il compito di predisporre una tabella che includa i comuni o frazioni di essi nei quali si applicano le misure di tutela previste dalla citata legge;
Vista, altresì, la disposizione contenuta nell’art. 4, in base alla quale la suddetta tabella e’ approvata con decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le determinazioni del Comitato in argomento assunte nelle riunioni del 26 settembre 2003, 17 dicembre 2004, 25 novembre 2005 e 15 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

DECRETA:

Art. 1.

E’ approvata la tabella di cui all’art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, predisposta dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, allegata al presente decreto del quale e’ parte integrante.

TABELLA

Per quanto concerne le modalità di esercizio dei diritti di cui all’art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena delibera, a precisazione ed integrazione della tabella di cui all’art. 4 della legge n. 38/2001, quanto segue:
nella zona centrale di Trieste i diritti di cui all’art. 8 della legge n. 38 dei 2001, vengono esercitati attraverso uno o più uffici rivolti ai cittadini, istituiti anche in forma consorziata, dalle amministrazioni interessate; mentre, sempre nell’ambito del comune di Trieste, nelle Circoscrizioni amministrative I (Altipiano Est) e (Altipiano Ovest) e nei rioni di Barcola, Gretta, Roiano, San Giovanni, Cattinara, Longera e Servola si applica, invece, il primo periodo del comma 4 dell’art. 8 della citata legge;
nella zona centrale di Gorizia i diritti di cui all’art. 8 della legge n. 38 dei 2001 vengono esercitati attraverso uno o più uffici rivolti ai cittadini, istituiti anche in forma consorziata, dalle amministrazioni interessate; mentre, sempre nell’ambito del comune di Gorizia, nei quartieri di S. Andrea, Piuma-S. Mauro-Oslavia, Piedimonte e Piazzutta-Montesanto si applica, invece, il primo periodo del comma 4 dell’art. 8 della citata legge;
nel comune di Cividale del Friuli i diritti di cui all’art. 8 della legge n. 38 del 2001 vengono esercitati attraverso uno o più uffici rivolti ai cittadini, istituiti anche in forma consorziata, dalle amministrazioni interessate.