La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il servizio ispettivo e direttivo nelle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia, sono istituiti:
a) una circoscrizione scolastica nella provincia di Trieste e una circoscrizione scolastica nella provincia di Gorizia;
b) cinque circoli didattici nella provincia di Trieste e due circoli didattici nella provincia di Gorizia.
I posti del ruolo organico degli ispettori scolastici e dei direttori didattici risultanti dalle leggi 23 dicembre 1967, n. 1342, e 9 agosto 1967, n. 805, sono rispettivamente elevati a 387 e a 4.378 unità, a decorrere dal 1 ottobre 1974.

Art. 2.

I posti di ispettore scolastico, di cui alla lettera a) dell’articolo 1, sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per titoli a posti di ispettore scolastico.
I posti di direttore didattico, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico. Il tema di cultura generale è svolto in lingua slovena, quello di legislazione scolastica in lingua italiana.
Nella prima applicazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, sarà indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di direttore didattico, riservato a candidati di lingua slovena che abbiano avuto per non meno di due anni l’incarico della direzione didattica e che da almeno otto anni siano insegnanti elementari di ruolo.
Entro due anni sarà indetto un concorso per titoli, da espletarsi entro i successivi sei mesi, a posti di ispettore scolastico, riservato ai direttori didattici di lingua materna slovena ivi compresi i vincitori del concorso direttivo riservato di cui al precedente comma, prescindendo dal requisito dell’anzianità minima di servizio richiesto dalle norme vigenti.
Coloro che, nei concorsi a posti di direttore didattico di cui ai precedenti commi, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo, sono iscritti in una graduatoria permanente da utilizzare con le modalita’ stabilite dalla legge 23 maggio 1964, n. 380, e successive modificazioni.
Fino all’espletamento dei concorsi indicati nel presente articolo, per la copertura dei posti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, continuerà ad applicarsi l’articolo 6 della legge 19 luglio 1961, n. 1012.

Art. 3.

Gli insegnanti non abilitati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano insegnato nelle scuole secondarie statali con lingua di insegnamento slovena per almeno 5 anni nello stesso gruppo di insegnamento nel corso dell’ultimo decennio, purchè in possesso del prescritto titolo di studio, conseguiranno l’abilitazione corrispondente in seguito all’esito favorevole di un’ispezione e di una prova intese ad accertare la cultura e le capacita’ didattiche, nei limiti e alle condizioni, in quanto applicabili, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.
Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, per gli orfani di guerra e le vedove di guerra, il periodo di insegnamento nello stesso gruppo di materie è ridotto ad anni 3.
L’ispezione e la prova saranno limitate alle discipline per le quali gli insegnanti non hanno abilitazione.
Alle condizioni di cui ai commi precedenti, possono conseguire l’abilitazione in altre discipline gli insegnanti in possesso dell’abilitazione in lingua e letteratura slovena purche’ abbiano prestato servizio in scuole secondarie statali con lingua d’insegnamento slovena per almeno tre anni nell’insegnamento o nel gruppo di insegnamento per cui chiedono la nuova abilitazione.
Gli insegnamenti e i gruppi di insegnamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale 30 settembre 1966 per i licei classici, scientifici e per gli istituti magistrali con lingua d’insegnamento slovena; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, per l’istituto tecnico commerciale, per il quale, peraltro, al gruppo di materie “lingua italiana, storia ed educazione civica” ed a quello “lettere italiane, storia ed educazione civica” vanno sostituiti, rispettivamente, “lingua slovena, storia ed educazione civica” e “lettere slovene, storia ed educazione civica”, nonche’ ad una delle lingue straniere “lingua e letteratura italiana”; e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, per le scuole medie.
L’abilitazione conseguita a norma del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parita’ di punteggio, dell’abilitazione conseguita per esami.

Art. 4.

Gli insegnanti in servizio all’atto dell’entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di primo grado con lingua d’insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, possono chiedere di essere immessi in ruolo in quelle cattedre in cui almeno una delle discipline insegnate corrisponde alla abilitazione posseduta.
Gli insegnanti in servizio all’atto dell’entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, possono chiedere di essere immessi in ruolo nelle cattedre corrispondenti all’abilitazione posseduta.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento delle operazioni di valutazione dei titoli, nonchè il numero dei posti disponibili per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli aspiranti.
Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi, con l’osservanza delle norme previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e dalla legge 25 maggio 1962, n. 545, per i diversi tipi e gradi di scuole concorsi a posti di preside nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena riservati agli insegnanti delle scuole medesime in possesso dei prescritti requisiti.
A tali concorsi, per i posti di preside di prima categoria negli istituti e nelle scuole secondarie di secondo grado, sono ammessi anche i presidi di scuola media, che siano stati presidi incaricati in dette scuole per almeno tre anni, purche’ in possesso di abilitazione allo insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado.

Art. 6.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena nell’anno scolastico 1954-55 e continuativamente negli anni scolastici successivi fino al momento dell’immissione in ruolo, hanno diritto all’atto della promozione ad “ordinario” alla retrodatazione, ai soli fini giuridici, della nomina in ruolo al 1 ottobre 1954 sempre che il servizio scolastico non di ruolo sia stato prestato con il possesso del prescritto titolo di studio.
Fuori dai casi previsti nel precedente comma gli insegnanti di ruolo, titolari nelle scuole elementari e secondarie con lingua d’insegnamento slovena al momento dell’entrata in vigore della presente legge e gli insegnanti vincitori del concorso speciale riservato, previsto dall’articolo 12 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, hanno diritto, all’atto della promozione ad “ordinario”, alla retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della nomina in ruolo per un numero di anni pari al servizio non di ruolo prestato ininterrottamente fino alla nomina a straordinario, subordinatamente al possesso, durante tale periodo, dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi. La retrodatazione della nomina non puo’ essere fissata a data anteriore al 1 ottobre 1962.
Ai fini di cui ai precedenti commi il servizio scolastico non di ruolo deve essere stato prestato nelle condizioni prescritte per aver diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

Art. 7.

Presso i provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia sono distaccati, per i servizi attinenti alle scuole con lingua di insegnamento slovena:
a) un preside o un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena;
b) rispettivamente cinque e due insegnanti elementari di ruolo titolari in scuole con lingua di insegnamento slovena.
Il servizio prestato nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Art. 8.

Per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento slovena nonchè per la stampa di libri di testo in lingua slovena per la scuola dell’obbligo è costituito un fondo annuo di lire 105 milioni che il Ministero della pubblica istruzione accrediterà al sovrintendente scolastico per la regione Friuli-Venezia Giulia.
La dotazione del fondo potrà essere integrata con i contributi eventualmente disposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali nella cui circoscrizione territoriale siano compresi le scuole e gli istituti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.

Art. 10.

Presso gli istituti magistrali di Trieste e Gorizia con lingua di insegnamento slovena possono essere autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione corsi per il conseguimento del diploma per l’insegnamento delle scuole materne di lingua slovena.

Art. 11.

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l’anno finanziario 1974, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE RUMOR – MALFATTI – LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Aggiornamenti

Art. 2.

I posti di ispettore scolastico, di cui alla lettera a) dell’articolo 1, sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena ((o con piena conoscenza della lingua slovena)), bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per titoli a posti di ispettore scolastico.
I posti di direttore didattico, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena ((o con piena conoscenza della lingua slovena)), bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico. Il tema di cultura generale è svolto in lingua slovena, quello di legislazione scolastica in lingua italiana.
Nella prima applicazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, sarà indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di direttore didattico, riservato a candidati di lingua slovena che abbiano avuto per non meno di due anni l’incarico della direzione didattica e che da almeno otto anni siano insegnanti elementari di ruolo.
Entro due anni sarà indetto un concorso per titoli, da espletarsi entro i successivi sei mesi, a posti di ispettore scolastico, riservato ai direttori didattici di lingua materna slovena ivi compresi i vincitori del concorso direttivo riservato di cui al precedente comma, prescindendo dal requisito dell’anzianità minima di servizio richiesto dalle norme vigenti.
Coloro che, nei concorsi a posti di direttore didattico di cui ai precedenti commi, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo, sono iscritti in una graduatoria permanente da utilizzare con le modalità stabilite dalla legge 23 maggio 1964, n. 380, e successive modificazioni.
Fino all’espletamento dei concorsi indicati nel presente articolo, per la copertura dei posti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, continuerà ad applicarsi l’articolo 6 della legge 19 luglio 1961, n. 1012.

Art. 8.

Per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento slovena nonchè per la stampa di libri di testo in lingua slovena per la scuola dell’obbligo è costituito un fondo annuo di lire 105 milioni che il Ministero della pubblica istruzione accrediterà al sovrintendente scolastico per la regione Friuli-Venezia Giulia.
La dotazione del fondo potrà essere integrata con i contributi eventualmente disposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali nella cui circoscrizione territoriale siano compresi le scuole e gli istituti di cui al comma precedente. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 febbraio 2001, n. 38 ha disposto (con l’art. 11, comma 5) che “A decorrere dal 1° gennaio 2001, l’importo del fondo di cui all’articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e’ aumentato a lire 250 milioni annue”.

Art. 9.

Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 febbraio 2001, n. 38 ha disposto (con l’art. 13, comma 3) che “[…] La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall’articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 della presente legge”.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Riconoscimento della minoranza slovena)

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelleprovince di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale dellaregione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell’ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Il testo degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

“Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

“Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

“Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.
– Il testo dell’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:
“Nella regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali”.
– La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: “Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche”.